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Incoterms 2000: il gruppo F Il gruppo F che comprende i termini di resa contraddistinti dalla parola iniziale free (franco). Nei contratti di compravendita che fanno riferimento al gruppo F, il venditore si obbliga a trasportare le merci a proprie spese e rischi presso il vettore alla partenza prescelto. Per contro, il trasporto principale è pagato dal compratore che si assume i rischi delle merci a partire dal momento in cui vengono consegnate al vettore. 1. FCA - "Free Carrier… named place" Nel caso del “Franco vettore… luogo convenuto” (es. FCA Milano, Italy), il venditore deve consegnare la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore o spedizioniere indicato dal compratore nel luogo convenuto, sostenendo relative spese e rischi. Il luogo convenuto può essere:
Il venditore avrà a suo carico l’emissione di un documento di trasporto che comprovi l’avvenuta consegna della merce al vettore, oltre alla documentazione commerciale e doganale (licenze, autorizzazioni, ecc.). Altro onere a carico del venditore è la predisposizione di un imballaggio adeguato alla natura della merce e al tipo di trasporto prescelto. Il compratore ha l’obbligo di comunicare al venditore il nome del vettore o spedizioniere designato, stipulando il contratto di trasporto e dando precise istruzioni circa il luogo di consegna convenuto. Qualora il compratore rinunci a nominare il luogo di consegna e/o il vettore, questa scelta compete al venditore, che deciderà anche in funzione della natura, della quantità della merce, del mezzo e della modalità di trasporto. Considerazioni L’FCA è un’evoluzione del termine “Franco fabbrica”, in quanto al venditore competono funzioni che per numero e qualità, richiedono un suo maggiore coinvolgimento, dovendo infatti provvedere allo sdoganamento all’export e al caricamento della merce sul mezzo dello spedizioniere/vettore (luogo convenuto = magazzino del venditore). Il venditore, inoltre, indipendentemente da chi paga il trasporto, ha l’onere di effettuare il controllo del mezzo inviato dal compratore, in modo da cautelare quest’ultimo da situazioni evidenti che potrebbero causare danno alla merce. 2. FAS - "Free along side… named port of shipment" Nel caso del “Franco lungo bordo… porto di imbarco convenuto” (es. FAS Naples port, Italy) il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce sdoganata all'esportazione, sotto bordo, sulla banchina o nel magazzino del porto di imbarco convenuto. Il compratore ha l’obbligo di prendere in consegna la merce nel porto di imbarco, sopportando tutti i costi ed i rischi relativi al caricamento della merce e al trasporto principale. Considerazioni Il compratore ha sempre la responsabilità che qualcosa non funzioni a dovere nella presa in consegna della merce, con il conseguente rischio di dover sostenere spese aggiuntive. Le sue incombenze, infatti, si estendono anche all’osservanza delle scadenze relative alle operazioni di carico sulla nave, così come comunicate al venditore: se la nave ritarda o riparte prima di prendere a bordo le merci, le spese conseguenti a questa irregolarità (sosta, trasferimento in un altro porto, ecc.) sono a carico del compratore. Allo scopo di evitare disguidi nel caricamento o costi aggiuntivi, è consigliabile che il compratore si faccia assistere da uno spedizioniere specializzato. Nella consegna sottobordo, infine, il venditore, soprattutto per alcuni prodotti (cereali, fosfati, carbone), dovrà tener conto anche degli usi di porto e/o degli usi commerciali che regolano le modalità di consegna lungo banchina. 3. FOB - "Free on board… named port of shipment" Nel “Franco a bordo… porto di imbarco convenuto” (es. FOB Naples port, Italy), il venditore consegna la merce, sdoganata all'export, quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve stipulare il contratto di trasporto sostenendo tutti i costi e i rischi del trasporto principale, a partire dal momento in cui la merce supera la murata della nave. Al compratore, inoltre, compete l’emissione del documento di trasporto, ovvero della polizza di carico marittima, dato che il contratto di trasporto è di sua competenza. Il FOB rappresenta un’evoluzione del FAS in quanto il venditore cura anche il caricamento della merce a bordo con tutti i rischi che derivano dall’estensione del punto critico. Va chiarito che nella resa FOB lo stivaggio non è un’operazione di competenza del venditore. È tuttavia possibile un adattamento del termine, purché le diverse pattuizioni vengano espressamente indicate nel contratto di vendita: sarà, quindi, possibile indicare FOB Stivato o FOB Stowed quando il venditore intende assumersi tale ulteriore obbligazione. Considerazioni Nel FOB il punto critico per il passaggio dei rischi è rappresentato esclusivamente dalla murata della nave al porto di imbarco convenuto. Qualora si voglia individuare altro punto della nave diverso dalla murata come luogo di consegna è più consono utilizzare l’FCA. I costi e i rischi conseguenti al ritardo o al mancato caricamento (soste della merce in porto, movimentazione, ecc.) sono a carico del compratore. Qualora si astenga dall’inviare pronto avviso al venditore del ritardo della nave o di condizioni e fatti nel frattempo sopravvenuti che compromettono il caricamento della merce, il compratore potrà rivalersi sulla compagnia di navigazione, eccetto nei casi di forza maggiore. Se per il trasporto principale vengono utilizzate navi non dotate della linea di murata non è possibile identificare il punto critico per il passaggio dei rischi. In questo tipo di navi infatti, il caricamento delle merci non avviene convenzionalmente per sollevamento della merce dalla banchina a bordo, ma attraverso la prua e la poppa, in quanto appositamente attrezzate ad accogliere a bordo direttamente i mezzi di trasporto (vagoni, camion, rimorchi, ecc.) carichi di merce. Le navi di questo tipo non disponendo di murata sopprimono di fatto il punto critico e rendono consigliabile, anche in questo caso, l’utilizzo dell'FCA.
- Aspetti essenziali codificati dagli Incoterms
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TRIMAR NEWS Fruit Logistica 2012
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