Condizioni Generali di Contratto di Spedizione
1. Definizioni
I termini utilizzati nelle presenti condizioni generali hanno il seguente significato:
Società o Spedizioniere: Trimar S.r.l.;
Cliente o Mandante: mandante della spedizione;
Vettore: soggetto con il quale la Società stipula il contratto di trasporto in nome e per conto del Cliente.
2. Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali, salvo diverso accordo scritto, disciplinano tutti i mandati affidati dal Cliente o Mandante alla Società, ai suoi impiegati, agenti e incaricati.
Il Cliente è tenuto a prendere preventiva visione delle presenti condizioni: troverà applicazione l’ultima versione pubblicata sul sito web della Società ed il testo italiano sarà considerato prevalente rispetto alle traduzioni nelle diverse lingue.
3. Obbligazioni della Società
In forza del mandato conferito dal Cliente e secondo le relative istruzioni, la Società si impegna, con competenza professionale e diligenza, a concludere contratti di trasporto, sia in nome proprio sia in nome del Cliente, ma sempre per conto di quest’ultimo.
La Società ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1717 C.C.
La Società opera quale spedizioniere semplice: l’esecuzione del trasporto è affidata a terzi e resta estranea ai suoi obblighi e responsabilità, a prescindere dalle modalità di determinazione del compenso.
La Società assume gli incarichi alle condizioni applicate dalle Compagnie di navigazione marittima, aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, dalle società ed enti portuali o dalle società di deposito, i cui servizi siano richiesti dalla Società in forza del mandato ricevuto.
La Società, salvo ordine scritto contrario, ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra e di ispezionare la merce in qualsiasi momento.
La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, anche qualora tali termini siano menzionati nei documenti di spedizione, né garantisce l’accuratezza delle informazioni ricevute dai vettori sulle date di carico, scarico o consegna della merce, né sulle date di arrivo a destinazione del mezzo di trasporto.
La Società ha facoltà di modificare i termini di resa indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto da parte del Vettore delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate, la Società si dichiara disponibile a cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Cliente nei confronti dei soggetti responsabili.
In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la merce, la Società può adottare tutte le misure opportune, incluse quelle volte alla sua custodia e restituzione, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie: il Cliente pertanto dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a qualsiasi pretesa e spesa accessoria (inclusa la copertura totale delle spese legali) che, a tal riguardo, dovesse essere rivolta alla Società.
Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, le seguenti prestazioni:
- la verifica dell’adeguatezza degli imballi e il peso delle merci;
- la verifica dell’esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli altri spedizionieri, le cui prestazioni la Società abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato;
- il controllo sull’esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito;
- la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna”nel trasporto ferroviario ed aereo;
- la dichiarazione del valore della merce al Vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale);
- il rilascio di lettere di garanzia. Nel caso di rilascio, la Società ha diritto di esigere dal Mandante a sua volta una garanzia idonea e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsata di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivare.
4. Deposito
L’eventuale deposito della merce affidata alla Società per la spedizione viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati).
Se la Società deposita la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra la stessa ed il Mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi incluse eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la Società ed il terzo depositario.
Se la Società deposita la merce presso i propri magazzini resta inteso che la stessa non sarà tenuta ad adottare speciali precauzioni per la sorveglianza dei magazzini medesimi: la responsabilità della Società, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti.
Nel caso in cui merci vengano affidate dal Mandante alla Società perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a 60 giorni) resta inteso che la Società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata o pec all’indirizzo del Mandante. II recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o a cose. In entrambi i casi resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da quest’ultima sostenute fino al giorno dell’uscita della merce dai propri magazzini.
Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Società oppure, ove nulla osti, da personale del Mandante sempre con l’assistenza ed alla presenza di un rappresentante della Società.
Il Cliente sarà responsabile per tutti i danni subiti dalla Società che derivino dalle attività del Cliente e dei suoi preposti. Qualsiasi persona che si trovi presso le strutture della Società, o presso qualsiasi struttura in cui la Società svolga la propria attività, sarà tenuta ad osservare le norme di sicurezza vigenti, emanate dalle autorità competenti o dalla Società, e ad agire nel loro rispetto al fine di garantire l’ordine e la sicurezza.
La Società qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Mandante non vi provveda, la Società avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla sua distruzione, senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
5. Merci pericolose e preziose
La Società non accetterà, salvo previo accordo scritto, spedizioni aventi ad oggetto merci classificate come pericolose nonché merci che sono o possano diventare di natura rischiosa, pericolosa, velenosa, infiammabile, radioattiva, tossica o dannosa o che possano diventarlo nella forma in cui sono consegnate, o che possano emettere qualsiasi emissione dannosa, inclusi polveri, gas, fumi, liquidi o radiazioni (“Merci pericolose”), o che comunque possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, merci prive di imballo, merci che siano soggette a rapido deterioramento, valori, monete, beni preziosi e opere d’arte.
Qualora tali merci vengano affidate alla Società in assenza del suddetto accordo, la Società si riserva il diritto di rifiutarle o, ove le circostanze lo richiedano, di venderle o distruggerle, e il Cliente sarà ritenuto responsabile di ogni conseguenza dannosa e sarà tenuto a sostenere tutti i relativi costi.
6. Obbligazioni del Cliente
Il Cliente riconosce che l’oggetto del mandato di spedizione consiste nell’organizzazione di un trasporto e che dunque, salva espressa pattuizione contraria, la veste assunta dalla Società è di spedizioniere e non di spedizioniere – vettore.
Il Cliente si obbliga:
- a far pervenire alla Società, in tempo utile, istruzioni scritte precise in ordine al trasporto, nonché i documenti necessari: in difetto, la Società opererà secondo il proprio discernimento, nel miglior interesse del Mandante, senza obbligo di sollecito da parte della Società stessa;
- salvo diverso accordo scritto, ad anticipare alla Società i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la Società ha assunto e/o dovrà assumere per conto del Mandante, ivi compresi i diritti doganali;
- a non includere nella spedizione merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto;
- a specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento, da parte della Società, agli obblighi su di essa gravanti ai sensi del D.lgs. 286/2005 s.m.i.;
- a consegnare alla Società merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali;
- a non consegnare merci che contengano droghe, materiale di contrabbando, materiale pornografico o altro materiale illegale;
- a consegnare alla Società la documentazione che accompagna la merce autentica, completa e priva di irregolarità;
- nel caso in cui venga affidato alla Società mandato di svolgere le operazioni doganali, a fornire tutti dati e i documenti necessari per dare corso a dette operazioni, nonché i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce. Qualora il Cliente non fornisca il corretto codice doganale, la Società o i suoi rappresentanti saranno autorizzati a effettuare la dichiarazione doganale sulla base delle informazioni e dei documenti forniti. Il Cliente esonera la Società da ogni responsabilità e si obbliga a tenere manlevata e indenne la Società, ed i suoi rappresentanti, da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dalle autorità di controllo o da altri uffici correlati in conseguenza di ciò;
- a segnalare tempestivamente alla Società eventuali danni al fine di mettere quest’ultima nella posizione di fare valere diritti verso terzi;
7. Responsabilità della Società
La Società non è responsabile dell’esecuzione del trasporto, ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato di spedizione ricevuto e delle eventuali obbligazioni ad esso accessorie.
La responsabilità, a qualunque titolo (contrattuale o extracontrattuale), della Società nei confronti del Cliente non potrà eccedere il doppio dell’importo pattuito come corrispettivo per l’esecuzione del mandato con riferimento al quale ha avuto luogo l’inadempimento.
La responsabilità della Società inoltre non potrà essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri in base alla normativa vigente in detti Paesi.
La Società non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causate da caso fortuito o comunque da fatti al di fuori del proprio controllo, forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, pandemie, epidemie, pirateria, rapina, guerre, sommosse civili, embarghi, inadempimenti od omissioni del mittente, del destinatario, delle amministrazioni statali o doganali, scioperi, incidenti o avarie ai mezzi di trasporto mancanza o interruzione delle forniture di energia o combustibile, danni causati da energia nucleare), per ogni altra circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle parti, nonché per tutte le circostanze di forza maggiore e/o altri eventi correlati previsti da accordi vigenti o da convenzioni internazionali pertinenti o da altre disposizioni di legge in vigore, fermo restando il diritto della Società al rimborso delle spese sostenute anche qualora necessitate dagli eventi sopra descritti.
In tal caso sia la Società che il Cliente potranno recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito, fermo restando il diritto al compenso e al rimborso delle spese già sostenute.
La Società non è altresì responsabile:
- dell’operato dei vettori, spedizionieri doganali, dei depositari, dei sostituti, degli imballatori, degli assicuratori e/o delle banche, armatori, compagnie di navigazione, compagnie aeree le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato;
- dei ritardi nella presa in consegna delle merci o nella riconsegna, anche se particolari termini di resa risultino dai documenti di spedizione;
- dei danni indiretti e/o consequenziali (ad es. mancato guadagno, etc.);
- per ogni conseguenza dovesse derivare dal ritardato o mancato ritiro delle merci a destino;
- per le informazioni su noli e dazi e per la loro inesatta applicazione.
8. Responsabilità del Cliente
Il Cliente si obbliga a tenere la Società indenne e manlevata da richieste di pagamento rivolte a quest’ultima a qualunque titolo e derivanti dall’esecuzione del mandato di spedizione tra le quali, a titolo esemplificativo, noli, dazi, imposte, contributi d’avaria (anche con riguardo alla garanzia eventualmente richiesta a tale riguardo.), multe, richiesta di pagamento per mancato o ritardato ritiro delle merci a destino.
Il Cliente sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti da omissione, inesattezza o inadeguatezza delle indicazioni relative alla merce oggetto della spedizione, ovvero dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Qualora le somme e i corrispettivi dovuti alla Società siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Cliente resta solidalmente obbligato al loro pagamento.
9. Corrispettivo
Il pagamento delle fatture emesse dalla Società sarà dovuto a 30 giorni, salvo diverso accordo.
La Società potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’art. 1740 C.C. agendo in tal caso come spedizionieri e non quale spedizioniere-vettore.
Tutte le spese derivanti dall’esecuzione del mandato di spedizione sono comunque a carico del Cliente, anche quando poste a carico del destinatario o di terzi.
Il Cliente, salvo patto contrario, è tenuto ad anticipare alla Società i mezzi per l’esecuzione del mandato. Nel caso in cui la Società anticipasse somme nell’interesse del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto al rimborso con gli interessi e le eventuali perdite sui cambi.
Nessuna somma dovuta alla Società potrà essere compensata con altre somme a qualunque titolo dovute al Cliente.
Al maturare di qualsiasi credito che divenga esigibile nei confronti del Cliente lo Spedizioniere avrà diritto, senza obbligo di previo avviso, di portare tale credito in compensazione con qualsiasi altro debito o pretesa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento spettante o dovuto dalla Società al Cliente.
I premi, le riduzioni, gli abbuoni delle tariffe ottenuti dalla Società sono di esclusiva sua competenza.
La Società non ha l’obbligo di segnalare al Cliente eventuali variazioni, sopravvenute nel corso della spedizione, di condizioni e tariffe dei vettori e delle altre imprese di cui la Società si avvale nell’esecuzione del mandato di spedizione. Tali variazioni rimangono a carico del Cliente.
I prezzi della Società si intendono vincolanti solo per merci di volume, peso, dimensioni e quantità normali e non includono le operazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Privilegio e diritto di ritenzione
La Società ha per i suoi crediti, scaduti e non, il privilegio generale sulle merci e il diritto di ritenzione sulle merci, anche su quelle oggetto di un mandato di spedizione diverso da quello per cui è sorto il credito e anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci e/o di qualsiasi altro soggetto che abbia un interesse sulle o titolo alle merci.).
Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi danno subito dalle merci a causa della ritenzione che la Società avesse dovuto far valere. In caso di smarrimento o deterioramento delle merci oggetto di privilegio, le somme dovute dalle compagnie assicurative, dalle società di trasporto ecc. per indennizzare o risarcire tale perdita o deterioramento sono vincolate al soddisfacimento delle pretese della Società garantite dal privilegio e dal diritto di ritenzione e la Società avrà i medesimi diritti di cui sopra con riguardo agli indennizzi e ai risarcimenti corrisposti da compagnie assicurative, società di trasporto ecc.
11. Assicurazione
Si provvederà ad assicurare la merce solo su espressa richiesta del Cliente, con tariffe da concordare tra le parti.
In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore.
Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
Se la Società ha concordato con il Cliente di provvedere all’assicurazione:
- la Società stipulerà sempre per conto del Cliente, o del titolare di interessi assicurabili, la copertura dei rischi di perdita o danneggiamento delle merci, agendo in qualità di Prestatore di Servizi non assicurato;
- il Cliente dovrà rispondere integralmente di tutti i costi e le spese relativi a tale assicurazione;
- tutte le assicurazioni stipulate saranno soggette alle usuali eccezioni e condizioni delle polizze della compagnia di assicurazione o dei sottoscrittori che si assumono il rischio;
- la Società non sarà responsabile della scelta dell’assicuratore e della sua solvibilità;
- i rischi da coprire dovranno essere chiaramente indicati nella dichiarazione del valore corrente delle merci rilasciata dal Cliente;
- qualora il Cliente non specifichi chiaramente i rischi contro i quali le merci debbano essere assicurate, si dà atto che le merci sono coperte solo contro i rischi ordinari, per conto di chi spetta;
- il Cliente sarà responsabile di tutti i premi assicurativi calcolati sulla base di un intero mese di calendario, sicché una frazione del mese sarà conteggiata come un intero mese di calendario, salvo diverso accordo scritto con la Società;
- le eventuali franchigie assicurative saranno a carico del Cliente;
- la Società non avrà alcun obbligo di stipulare un’assicurazione separata per ciascuna singola spedizione, ma potrà dichiararla su qualsiasi polizza aperta o generale;
- la polizza assicurativa concordata sarà a disposizione del Cliente su sua espressa richiesta;
- il Cliente accetta espressamente o, nell’ipotesi in cui provveda direttamente all’assicurazione, a fare inserire nell’assicurazione una clausola che preveda la rinuncia da parte dell’assicuratore ad ogni diritto di rivalsa, in surroga o altrimenti, nei confronti della Società e dei suoi preposti in relazione ad eventuali pretese che dovessero essere avanzate dall’assicuratore una volta che il sinistro sia stato liquidato;
- si considera che, impartendo istruzioni per la stipula dell’assicurazione, il Cliente abbia incaricato la Società di prendere accordi con l’assicuratore, compresi quelli relativi alle condizioni di assicurazione e di liquidazione delle richieste di risarcimento danni. La Società avrà il diritto di riscuotere gli importi eventualmente liquidati, ma sarà tenuta a pagare al Cliente l’indennizzo da essa ricevuto solo dopo aver dedotto tutte le somme ad essa dovute.La Società non sarà responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato pagamento totale o parziale da parte dell’assicuratore, o dal fatto che una richiesta di risarcimento concernente un danno sia contestata, in conseguenza di circostanze delle quali la Società non può essere ritenuta responsabile indipendentemente dal modo in cui la Società sia stata coinvolta nella stipula dell’assicurazione.
Ove le merci in custodia della Società vengano distrutte da un incendio o da qualsiasi altra causa (indipendentemente dal fatto che l’assicurazione sia stata stipulata per il tramite della Società):
-
la data di distruzione varrà come data di consegna e tutti i corrispettivi dovuti alla Società saranno dovuti fino a tale data inclusa;
-
ove l’assistenza della Società risulti opportuna o necessaria per la valutazione del danno, tale assistenza sarà fornita dalla Società a sua esclusiva e assoluta discrezione a fronte del pagamento da parte del Cliente di una tariffa fissata dalla Società e a condizione che tutte le altre somme ad essa dovute siano state integralmente pagate.
12. Revoca. Rinuncia al mandato.
Il mandato di spedizione potrà essere revocato solo se la Società non abbia ancora concluso il contratto di trasporto con il Vettore.
Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere revocato dal momento in cui lo spedizioniere ha dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione.
In deroga all’art. 1727 C.C., la Società potrà rinunciare in qualsiasi momento al mandato, anche ove non ricorra una giusta causa.
Il Cliente dovrà, in ogni caso, rimborsare tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia e/o della revoca e corrispondere un adeguato compenso per l’attività prestata.
Qualora il contratto sia a tempo indeterminato, le Parti avranno facoltà di recedere in qualsiasi momento, con la sola necessità di previa comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno quindici (15) giorni, senza che alcuna delle Parti abbia il diritto di chiedere alcun risarcimento per il recesso anche ove cagioni loro un danno, salvo diverso ed espresso accordo scritto.
In caso di recesso dal contratto di cui al paragrafo che precede, il Cliente dovrà rimborsare tutti i corrispettivi maturati e le spese sostenute dalla Società fino al momento dello scioglimento del contratto.
13. Reclami
A pena di decadenza, entro il termine di 7 giorni dall’evento, ovvero dalla diversa data in cui il reclamante dimostri di averne avuto notizia, dovranno essere proposte, a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo pec, eventuali contestazioni relative all’adempimento del contratto, anche per quanto attiene a perdite, avarie, errate consegne e ritardi.
14. Legge applicabile. Giurisdizione e competenza.
Si conviene che si applicherà la legge italiana a quanto non disciplinato dalle presenti condizioni.
Ogni eventuale controversia tra le parti sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.
15. Privacy
Le Parti si impegnano a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ove applicabile, o altra normativa equivalente, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire trattamenti illeciti o non autorizzati, nonché perdita, distruzione o danneggiamento accidentale dei dati personali.
Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l’altra, a semplice richiesta, da ogni danno ragionevolmente prevedibile, pretesa o reclamo derivante dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte della parte inadempiente, fermo l’obbligo della parte danneggiata di adottare misure ragionevoli per limitare il danno.
16. Clausola di sopravvivenza
Se e nella misura in cui qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni sia in conflitto con qualsiasi disposizione di qualsiasi accordo, sarà la disposizione di tale accordo a prevalere.
Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni risultasse inapplicabile, invalida o parzialmente invalida, le altre disposizioni rimarranno impregiudicate, opponibili e valide.
17. Non rinuncia
Il mancato esercizio e il ritardo nell’esercizio, da parte della Società, di qualsivoglia diritto previsto dalle presenti Condizioni non costituirà rinuncia allo stesso.
L’esercizio di qualsiasi diritto da parte della Società in forza delle presenti Condizioni non precluderà l’esercizio di altri diritti.
Inoltre, i rimedi ivi previsti sono da considerarsi addizionali e non escludono quelli previsti dalla legge.
18. Riservatezza
Ciascuna parte accetta di trattare come riservate tutte le informazioni rilevanti ricevute dall’altra parte e dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per salvaguardare le informazioni riservate dell’altra parte.
Il Cliente autorizza la Società al trattamento di tutti i dati relativi alle merci e alla spedizione, anche personali ove necessario, al fine di consentire alla Società di occuparsi delle necessarie questioni amministrative e operative al fine di fornire la migliore assistenza alle merci e alla spedizione.
19. Comportamento concludente
La prenotazione di una spedizione da parte del Cliente alla Società costituisce l’accettazione integrale implicita delle presenti Condizioni Generali del Contratto di Spedizione e, nella fattispecie, anche delle seguenti clausole:
art. 3 “Obbligazioni della Società” (rischio di perdite e avarie in capo al Cliente, limitazione responsabilità; manleva); art. 4 “Deposito”; art. 5 “Merci pericolose e preziose” (assunzione di responsabilità); art. 6 “Obbligazioni del Cliente” (manleva); art. 7 “Responsabilità della Società” (esclusione responsabilità, limitazione responsabilità); art. 8 “Responsabilità del Cliente” (manleva); 9 “Corrispettivo” (divieto di compensazione); art. 10 “Privilegio e diritto di ritenzione”; art. 11 “Assicurazione” (limiti responsabilità); art. 12 “Revoca. Rinuncia al mandato”; art. 13 “Reclami”; art. 14. “Legge applicabile. Giurisdizione e competenza”.